Organizzazione nata allo scopo di provvedere alle opere di carità e alla gestione dei servizi promossi dalla Caritas Diocesana per la crescita umana, sociale e morale della persona e della comunità.
STATUTO
Art.1 – In considerazione della dimensione essenziale che la carità riveste nella vita della Chiesa come risposta al comando evangelico di servire Cristo nell’uomo specie negli ultimi e negli emarginati, la Diocesi di Trivento istituisce la “FONDAZIONE CARITAS TRIVENTO Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” in forma abbreviata “FONDAZIONE CARITAS TRIVENTO ONLUS” come Ente riconosciuto agli effetti civili e organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, per sostenere la struttura e le iniziative formative dell’ufficio pastorale Caritas Diocesana. La locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “Onlus” sarà presente, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione ha sede in Trivento (CB).
Art.2 – La Fondazione non ha scopi di lucro. Scopo della Fondazione è quello di provvedere alle opere di carità ed alla gestione dei servizi promossi dalla Caritas Diocesana di Trivento, per la crescita umana, sociale, morale della persona. La gestione dei servizi si realizza con lo stile e le finalità pastorali della Caritas Diocesana, i cui indirizzi la Fondazione è obbligata a seguire e rispettare. La Fondazione si prefigge l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. La Fondazione opera in campo nazionale e internazionale nei settori sociale, socio-sanitario, educativo, formativo e della beneficenza, promuovendo in particolare la dignità umana ed i diritti delle persone in situazione di svantaggio sociale.
La Fondazione, fermo quanto sopra precisato, può promuovere e gestire le seguenti attività:
– iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione per la promozione della cultura dell’amore per l’uomo, della carità, dell’accoglienza nella famiglia umana ed in particolare di quelle più deboli e più svantaggiate, del rispetto dell’ambiente, della giustizia, della pace e della non discriminazione;
– servizi sociali e socio-sanitari in favore di persone e famiglie svantaggiate;
– servizi di accoglienza residenziali, semiresidenziali e diurni in favore di minori e adulti in condizione di svantaggio o povertà;
– servizi educativi, quali comunità educative, centri diurni ed aggregativi, servizi ed interventi a carattere educativo, ludico e ricreativo, in favore di bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie indigenti o con gravi disagi sociali quali la tossicodipendenza e l’alcolismo;
– servizi di inclusione sociale, interventi e servizi di formazione professionale ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate, azioni per favorire il superamento della povertà e dell’emarginazione sociale e di aiuto alle famiglie in difficoltà economiche, interventi e servizi per l’inclusione abitativa delle persone prive di dimora, istituzione di una mensa per i poveri che serva pasti alle persone bisognose, interventi per la promozione dell’economia etica e sociale;
– iniziative di beneficenza;
– iniziative per favorire l’integrazione del portatore di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi (es. ippoterapia e ergoterapia);
– apertura e gestione di apposite strutture per disabili;
– apertura e gestione di apposite strutture per anziani socialmente e/o economicamente svantaggiati che necessitano di una vita comunitaria e reciproca solidarietà e, in particolare:
— comunità alloggio-gruppi appartamento;
— casa alloggio;
— case di riposo;
— residenze protette;
— centri diurni;
– apertura e gestione di comunità alloggio/gruppi appartamento per gestanti e madri con figli a carico che siano in condizione di disagio per la loro condizione economica o sociale;
– apertura e gestione di case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;
– iniziative per promuovere e realizzare assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo anche attraverso l’apertura e la gestione di apposite strutture di accoglienza;
– iniziative per promuovere e realizzare centri di ascolto e di informazione e formazione a favore di migranti e richiedenti asilo;
– iniziative volte a realizzare la costituzione di centri di riferimento per l’alfabetizzazione, l’assistenza sanitaria, le attività artigiane e l’assistenza sociale nei Paesi in Via di Sviluppo;
– iniziative volte a realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con O.N.G. (Organizzazioni non Governative), associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali;
– iniziative per intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei PVS per gli scopi prefissi dalla Fondazione nello spirito della solidarietà e della fratellanza;
– organizzazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione decentrata, rivolti ai minori dei PVS e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell’abbandono del minore e alla sua crescita integrale all’interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;
– iniziative volte ad offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale a favore di soggetti deboli come quelli sopra indicati o di minori abbandonati, orfani, profughi o persone con altro tipo di disagio sociale e/o economico;
– organizzazione di una serie di iniziative volte sia alla crescita culturale dei soggetti svantaggiati che alla sensibilizzazione delle problematiche che li riguardano, per favorire la migliore realizzazione degli scopi della Fondazione attraverso contributi o altre forme di vantaggi economici, tra le quali:
— programmazione, produzione e gestione di attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;
— organizzazione di seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
— iniziative volte a favorire incontri, seminari, tavole rotonde;
— iniziative per partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita delle comunità dei soggetti svantaggiati;
– iniziative volte a promuovere e gestire l’attuazione di programmi, itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte a soggetti che siano in condizioni di svantaggio o comunità, comprese scuole, enti pubblici e privati, associazioni e altri soggetti che si occupino di problematiche inerenti ai soggetti svantaggiati;
– iniziative per la promozione e lo sviluppo dello sport dilettantistico nei confronti dei soggetti svantaggiati così come definiti dall’art.10 del D.lgs 460/1997, organizzando attività sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa;
– organizzazione di gruppi sportivi dilettantistici nelle singole attività aderendo anche ad Enti di promozione sportiva e alle federazioni nazionali;
– la promozione e l’attuazione del turismo principalmente rivolto a persone diversamente abili, giovani e anziani ricompresi nelle categorie delle persone svantaggiate;
– organizzazione di iniziative di protezione e di tutela ambientale;
– conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente;
– iniziative per la promozione e la valorizzazione del servizio civile volontario svolto in affiancamento alle associazioni e agli enti che perseguono le finalità di solidarietà sociale;
– iniziative per organizzare i giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio civile e valorizzazione delle competenze acquisite;
– iniziative volte a coadiuvare le associazioni e gli enti di cui sopra nella progettazione, formazione, tutoraggio, reclutamento, selezione e valutazione;
– promozione e presentazione di progetti di servizio civile volontario in Italia e all’Estero;
– accreditamento all’albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale.
E’ fatto altresì divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Si considerano attività direttamente connesse le seguenti:
– iniziative per la promozione e lo sviluppo dello sport dilettantistico in genere organizzando attività sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa;
– organizzazione di gruppi sportivi dilettantistici nelle singole attività aderendo anche ad Enti di promozione sportiva e alle federazioni nazionali.
Art.3 – Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla somma di euro 50.000 (cinquantamila) e può essere accresciuto per effetto di successive devoluzioni, compresi i lasciti testamentari, di beni mobili e immobili a seguito di delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione trae i suoi mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:
a) da raccolte ordinarie e straordinarie finalizzate per progetti specifici, indette dalla Caritas Diocesana;
b) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni ricevuti specificatamente per la Fondazione;
c) da convenzioni stipulate con Enti, associazioni e/o privati per servizi gestiti dalla Fondazione;
d) da contributi ricevuti da Enti pubblici e privati, a livello mondiale, europeo, nazionale, regionale e locale;
e) da fondi della Diocesi destinati a scopi caritativi.
Art.4 – E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E’ fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto inoltre obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con preferenza di strutture presenti nel Comune di Trivento (come la fondazione S. Antonio Onlus attualmente ubicata in largo San Camillo De Lellis) salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.5 – Gli organi della Fondazione sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Tesoriere;
d) il Revisore dei Conti.
Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate per una sola volta. Le adunanze degli organi collegiali sono convocate da chi le presiede con avviso scritto contenente l’ordine del giorno da inviarsi almeno cinque giorni prima; in caso di urgenza con l’invio di email il giorno prima. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei membri. Le decisioni verranno prese con maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il Presidente ha il doppio voto.
Art.6 – Il Presidente della Fondazione è il Vescovo diocesano pro-tempore o un suo delegato. Il Direttore della Caritas diocesana è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.
Art.7 – Il Presidente:
a) rappresenta legalmente la Fondazione;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) dirige l’attività della Fondazione secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
e) nomina i responsabili operativi dei servizi gestiti;
f) propone l’assunzione del personale.
La rappresentanza potrà essere, altresì, conferita a singoli amministratori per singoli atti o categorie di atti (c.d. amministratori delegati).
Art.8 – Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.
I consiglieri verranno nominati dal Vescovo pro-tempore, in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei membri.
I Componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio opportunamente documentate.
Art.9 – E’ fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione:
a) redigere il bilancio consuntivo o rendiconto annuale e il preventivo annuale con relativa programmazione;
b) deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione che comportano un decremento patrimoniale;
c) conferire incarichi o deleghe;
d) deliberare sull’assunzione di personale.
Art. 10 – Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio d’Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio d’Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art.11 – Per la validità degli atti di amministrazione sotto evidenziati occorrerà la licenza del Vescovo di Trivento, sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio Diocesano dei Consultori:
a) Per gli atti di alienazione di immobili comunque pervenuti nel patrimonio della Fondazione;
b) Per le modifiche dello statuto;
c) Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che comportino un decremento patrimoniale.
Art.12 – Il Presidente nomina un Revisore dei Conti che ha le seguenti funzioni:
a) E’ garante della correttezza amministrativa e accerta la regolare tenuta della contabilità;
b) Controlla le operazioni finanziarie con cadenza quadrimestrale;
c) Redige e presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale da allegare al bilancio consuntivo.
Art.13 – L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto annuale deve essere approvato dal ConsiglioDiocesano degli Affari Economici presieduto dal Vescovo pro-tempore entro il 31 marzo successivo.
Art.14 – Il Vescovo diocesano pro-tempore può disporre lo scioglimento della Fondazione, sentito il parere del Consiglio Presbiterale, del Collegio dei Consultori e del Consiglio diocesano per gli Affari Economici.
Art.15 – Per quanto non previsto nel presente statuto, dovrà farsi riferimento alle disposizioni del Codice Civile Italiano e al Codice di Diritto Canonico.